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Ordinanza — n. 3255/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3255/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3255/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI GIULIA nato a PESCARAil 19/02/1978 avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 199 Spinelli NRG 27749/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate e su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, ove congrua e corretta giustificazione si rinviene in ordine alla disposta confisca ex art. 240-bis cod. pen.; quanto al motivo che denuncia in relazione alla sentenza di patteggiamento il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, cfr., tra tante, Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265, che ha affermato come tale pronuncia, che esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, sia incompatibile con la natura del rito);

Regesto Legislator

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art. 240-bis cod. pen; Ordinanza — n. 3255/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 199 Spinelli NRG 27749/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate e su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, ove congrua e corretta giustificazione si rinviene in ordine alla disposta confisca ex art. 240-bis cod. pen.; quanto al motivo che denuncia in relazione alla sentenza di patteggiamento il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, cfr., tra tante, Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265, che ha affermato come tale pronuncia, che esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, sia incompatibile con la natura del rito);

Parole chiave

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assenza di caso di rigore condono parziale condono delle spese procedurali immunità parziale stato di bisogno revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 240-bis cod. pen
2, ove congrua e corretta giustificazione si rinviene in ordine alla disposta confisca ex art. 240-bis cod. pen.; quanto al motivo che denuncia in relazione alla sentenza di patteggiamento il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, cfr., tra tante, Sez.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI GIULIA nato a PESCARAil 19/02/1978 avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 199 Spinelli NRG 27749/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate e su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, ove congrua e corretta giustificazione si rinviene in ordine alla disposta confisca ex art. 240-bis cod. pen.; quanto al motivo che denuncia in relazione alla sentenza di patteggiamento il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, cfr., tra tante, Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265, che ha affermato come tale pronuncia, che esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, sia incompatibile con la natura del rito);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/11/202