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Ordinanza — n. 3254/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grievances and manifestly unfounded arguments regarding specific sentencing reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3254/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were rejected as generic and manifestly unfounded because they criticized the sentencing motivation without specific grounds. The court ruled that the lower court's decision relied on the defendant's confession and the discovery of contraband, which were properly addressed in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific; generic grievances or manifestly unfounded arguments regarding the reasoning of the contested judgment render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances manifestly unfounded specificity requirement procedural costs Cassation appeal sentencing motivation responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISTANTE COSIMO VINCENZO nato a MESAGNE il 13/01/1980 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 198 Distante NRG 27739/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e manifestamente infondate; Considerato, infatti, che i motivi criticano in modo aspecifico la motivazione della sentenza impugnata, che a pag. 3 ha indicato le ragioni del concorso dell'imputato nel reato (nella specie, facendo leva sull'ammissione da parte di costui in sede di interrogatorio e sul rinvenimento nella sua disponibilità di oggetti destinati a pesatura e confezionamento);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa ore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/