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Sentenza — n. 3253/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed due to prescription after court reclassified drug possession as minor offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3253/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for illegal possession of marijuana by reclassifying the offense under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law. The appellate court had incorrectly rejected the minor offense hypothesis based on inadequate and illogical reasoning regarding the quantity and concealment of the drugs. Consequently, the court found the crime extinguished by prescription, leading to the annulment of the original sentence without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 157 c.p.: When a court fails to recognize the minor offense hypothesis due to insufficient or illogical reasoning, the reclassification reveals the crime's minor offensiveness, triggering the application of the prescription period and resulting in the annulment of the conviction.

Parole chiave

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drug possession minor offense prescription period criminal law reclassification of crime illogical reasoning appellate court annulment without remittal reati qualificati contro gli stupefacenti consumo di canapa traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Art. 157 c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Antonelli Alessandro, nato a Terlizzi il 22/12/1994 avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Alessandro Antonelli ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di quest'ultimo per la detenzione illecita di 13 cipollotti contenenti marijuana (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), denunciando vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve e delle attenuanti generiche.

2. Deve ritenersi fondato il primo, assorbente, motivo avanzato dal ricorrente. Effettivamente la motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso di poter qualificare il fatto nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 merita censura, in quanto gli argomenti utilizzati sono in parte inadeguati (il solo dato quantitativo di sostanza in sequestro) e in parte manifestamente illogici (il fatto che il ricorrente aveva nascosto la marijuana e un bilancino di precisione in fioriere ubicate fuori da un locale). Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, all'accoglimento del motivo può conseguire direttamente la riqualificazione della condotta ascritta al ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., emergendo con evidenza la minore offensività della condotta e la limitata capacità di azione del ricorrente dalla quantità della sostanza in sequestro, dalle sue modalità di presentazione, nonché dalle complessive circostanze della condotta.

Alla riqualificazione giuridica del fatto, consegue la rilevazione della prescrizione del reato, commesso il 23 novembre 2014, con la declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così d