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Ordinanza — n. 3252/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grievances lacking specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3252/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Damiano Catapano inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found that the grounds for appeal consisted merely of generic complaints regarding the sentencing without a necessary critical analysis of the decision's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the legal requirements for admissibility in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be based on specific legal arguments; generic grievances or mere expressions of dissatisfaction are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances lack of specific analysis procedural costs Cassation jurisdiction controllo della commisurazione della pena esame di cassazione attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATAPANO DAMIANO nato a TARANTO il 31/01/1985 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 196 Catapano NRG 27612/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche; Considerato, infatti, che i motivi criticano in modo generico la determinazione del trattamento punitivo (diniego di circostanze attenuanti generiche), ovvero con motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2911