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Ordinanza — n. 3251/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as merits arguments were already properly examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3251/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Varesano's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the appellant's arguments, including those on the merits regarding criminal liability for tax evasion, merely re-proposed issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked the necessary legal grounds for a review in the final instance.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely re-propose merits arguments already adequately examined and rejected by the lower court without new legal grounds.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Merits Arguments Double Jeopardy Procedural Costs Tax Evasion evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARESANO GIOVANNI nato a CORATO il 07/04/1995 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 195 Varesano NRG 27587/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che i motivi, con doglianze anche di merito, ripropongono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il reato di evasione e alla valutazione della tesi difensiva, qui riproposta);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/