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Ordinanza — n. 3250/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to criticism of sentencing discretion lacking legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3250/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gallo against the Court of Appeal of Bari inadmissible. The appellant criticized the court's determination of mitigating circumstances, arguing the sentencing was arbitrary. The court rejected this, noting the lower court's decision was sufficiently motivated and logically sound, thus falling outside the scope of admissible challenges in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible when they merely criticize the determination of mitigating circumstances or the assessment of sentencing discretion, provided the lower court's decision is sufficiently motivated and not illogical.

Parole chiave

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legality proceeding sentencing discretion mitigating circumstances inadmissible appeal sufficient motivation motivi di cassazione invocazione di motivi legali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO IVANO nato a CERIGNOLA il 13/08/1991 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 194 Gallo NRG 27564/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che i motivi criticano la determinazione del trattamento punitivo (circostanze attenuanti generiche), benché la sentenza impugnata sia sorretta al riguardo da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/11