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Ordinanza — n. 3249/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as grounds are merit-based and already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3249/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's sentencing regarding recidivism and driving behavior, but these were merit-based claims already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Since the appeal raised generic criticisms on points already decided with sufficient reasoning, the court ruled the grounds were not permitted in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they raise merit-based criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissibility merit-based grounds driving conduct recidivism sentencing guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza valutazione del rischio di fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO ALESSANDRO nato a CORATO il 07/02/1981 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 193 Pinto NRG 27556/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che il primo complessivo motivo declina censure di merito e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sul riconoscimento dell'imputato; pagg. 3-4 sulla pericolosa condotta di guida tenuta dal ricorrente nel darsi alla fuga); il secondo e terzo motivo articolano censure anche generiche sulla determinazione del trattamento punitivo (recidiva e circostanze attenuanti generiche), benché la sentenza impugnata sia sorretta al riguardo da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il