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Ordinanza — n. 3248/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3248/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3248/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALANO MARCO nato a SAN SEVERO il 16/08/1988 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI•data-clUdsQ-e144,EPFt-i;• udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 192 Gualano NRG 27551/2024 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché sottoscritto dall'imputato, in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, che impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ft 29/11/

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3248/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 192 Gualano NRG 27551/2024 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché sottoscritto dall'imputato, in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, che impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ft 29/11/

Parole chiave

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condono delle spese procedurali diritto di ottenere una decisione revisione di una decisione divieto di rappresentanza dell'avvocato ricorso di annullamento esame di cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALANO MARCO nato a SAN SEVERO il 16/08/1988 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI•data-clUdsQ-e144,EPFt-i;• udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 192 Gualano NRG 27551/2024 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché sottoscritto dall'imputato, in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, che impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ft 29/11/