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Ordinanza — n. 3247/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as criminal penalty determinations are not reviewable in abstracto. The court rejected arguments regarding sentencing and recidivism due to lack of legal standing. The appeal was declared inadmissible because the challenged sentencing decisions were properly reasoned and not subject to abstract review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3247/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Modesto Daniele inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's determination of the criminal penalty and recidivism, arguing insufficient reasoning. The court ruled that such determinations are not reviewable in abstracto at the cassation stage, as the lower court had adequately examined the defense's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against the determination of the criminal penalty and recidivism are inadmissible in abstracto at the cassation stage if the lower court's reasoning is sufficient and logical.

Parole chiave

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inadmissibility abstracto criminal penalty review recidivism determination cassation standing procedural costs fine remissione della pena modifica della sentenza impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODESTO DANIELE nato a CERIGNOLA il 13/03/1997 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 191 Modesto NRG 27540/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che i motivi criticano la determinazione del trattamento punitivo (recidiva e pena), benché la sentenza impugnata sia sorretta al riguardo da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (pp. 3-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/11