Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and improper re-evaluation of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonia Ciliberti inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the presence of multiple victims and the severity of the conduct to be manifestly unfounded and precluded. Consequently, the lower court's assessment of the evidence and sentencing was upheld as legally sound and free from error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded or propose precluded re-readings of evidence already adequately examined by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILIBERTI ANTONIA nato a BARI il 19/11/1971 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 189 Ciliberti NRG 27531/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che il primo motivo (quanto al requisito della presenza di più persone di cui all'art. 341-bis cod. pen.) prospetta censure manifestamente infondate e propone precluse riletture di materiale probatorio, su profili comunque adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 6-7, ove sono descritte le circostanze di luogo e le modalità della condotta che costituivano la prova logica della mera possibilità di percezione dell'offesa da parte di più persone; quanto alla genericità del capo di imputazione sugli elementi strutturali e sostanziali del fatto, tra tante, Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep.2024, Rv. 286023); che il secondo motivo (mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla offensività della condotta) declina censure manifestamente infondate (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546, quanto al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice) e su profili congruamente e correttamente valutati dalla Corte di appello (pagg. 10-11); il terzo motivo avanza critiche sul trattamento sanzionatorio, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (pagg. 11-13);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav re della Cassa delle ammende. Così dec