Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were merely repetitive of lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Di Maggio Pio Antonio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments regarding drug destination, passive resistance, and recidivism were deemed merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Bari. Consequently, the court refused to re-evaluate these merits, adhering to the principle that cassation grounds must not simply reproduce lower court reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The Court of Cassation must reject an appeal if the grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appeal.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAGGIO PIO ANTONIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 18/01/2001 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 187 Di Maggio NRG 2751424 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, per il primo motivo, pagg. 9 e 10 quanto all'esame dei rilievi della difesa sulla destinazione della sostanza stupefacente rinvenuta e alle ragioni che hanno sorretto le conclusioni tratte dalla Corte di appello; per il secondo motivo pagg. 11 e 12 quanto alla ricostruzione della vicenda e alla tesi della "resistenza passiva"; per il terzo motivo, pagg. 12 e 13, quanto alla valutazione della recidiva e alla tesi difensiva della "notevole" risalenza dei precedenti);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il