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Ordinanza — n. 3243/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3243/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3243/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELLO MICHELE nato a BARI il 28/05/1991 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI Acte-d~o-erfi-e-Pc4i;• udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 185 Daniello NRG 27496/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto relativi (primo motivo) a questioni precluse (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170, in tema di mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) e rinunciate (diversa qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e (secondo motivo) alla misura della pena concordata, sebbene non si versi nell'ipotesi di illegalità della pena;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3243/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 185 Daniello NRG 27496/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto relativi (primo motivo) a questioni precluse (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170, in tema di mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) e rinunciate (diversa qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e (secondo motivo) alla misura della pena concordata, sebbene non si versi nell'ipotesi di illegalità della pena;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso di motivi di sospensione eccezione di incostituzionalità assenza di caso di rigore censure procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
185 Daniello NRG 27496/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto relativi (primo motivo) a questioni precluse (tra le tante, Sez.
art. 129 cod. proc. pen
278170, in tema di mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) e rinunciate (diversa qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELLO MICHELE nato a BARI il 28/05/1991 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI Acte-d~o-erfi-e-Pc4i;• udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 185 Daniello NRG 27496/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto relativi (primo motivo) a questioni precluse (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170, in tema di mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) e rinunciate (diversa qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e (secondo motivo) alla misura della pena concordata, sebbene non si versi nell'ipotesi di illegalità della pena;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso/li 2