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Ordinanza — n. 3242/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and manifestly unfounded arguments regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3242/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Fierro Gabriele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the determination of generic mitigating circumstances, arguing they were insufficient, while the lower court had already examined these defenses adequately. The court rejected the appeal because the grievances were too generic and manifestly unfounded, lacking specific legal grounds required for admissibility at the stage of legitimacy.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and well-founded; generic grievances and manifestly unfounded arguments render an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances manifestly unfounded mitigating circumstances stage of legitimacy procedural costs Cassation appeal sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIERRO GABRIELE nato a BARI il 26/04/1997 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 184 Fierro NRG 27485/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e manifestamente infondate; Considerato, infatti, che i motivi criticano in modo generico la determinazione del trattamento punitivo (circostanze attenuanti generiche e pena), benché l'appello riguardasse solo le attenuanti generiche e la sentenza impugnata sia sorretta al riguardo da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (pp. 2-3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore ¶lella Cassa delle ammende. Così deciso il 29/-