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Ordinanza — n. 3240/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as grounds are inadmissible or merely repetitive of lower court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3240/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Colombo and Farina inadmissible. The court ruled that the arguments were either precluded by procedural bars or were merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the appellate court. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if grounds are precluded by law or are merely repetitive of issues already decided by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeals procedural preclusion repetitive arguments Court of Cassazione procedural costs dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COLOMBO UGO nato a VICO EQUENSE il 07/06/1985 FARINA ANNA nato a VICO EQUENSE il 20/10/1993 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 181 Colombo-Farina NRG 27452/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sugli elementi indiziari convergenti che portavano a ritenere la sostanza sequestrata destinata a finalità di spaccio); che il motivo proposto da Farina sul concorso nel reato è precluso, non risultando un motivo di appello sul punto; Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore 1della Cassa delle ammende. Così deciso il