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Ordinanza — n. 3238/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely repetitive and generic without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3238/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's sentencing decision, but the court found the arguments were merely repetitive of issues already properly resolved by the appellate judge. Consequently, the court rejected the appeal because the submissions lacked novelty and did not meet the strict requirements for admissibility at the stage of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new legal grounds; appeals that are merely repetitive of issues already decided or generic oppositio are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments generic opposition legal review stage procedural costs motivi di cassazione ricorso di annullamento condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETTUCCI MARCELLO nato a POZZUOLI il 29/04/1998 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 179 Lettucci NGR 27438/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4, sull'escluso inquadramento del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, fondato sull'esame di plurimi fattori della vicenda concreta indicativi di offensività non minima); che il secondo motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è meramente oppositivo e generico, avendo la Corte di appello dimostrato di aver esaminato le censure difensive, respingendole con motivazione adeguata e non illogica (cfr. pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il