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Ordinanza — n. 3237/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as arguments concern merits and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3237/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for drug trafficking and dangerous driving, but the court found these arguments precluded from review in a legality proceeding. The court determined that the substantive facts and evidence regarding the illegal conduct were already properly evaluated by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Arguments concerning the consistency of evidence and the merits of the criminal conduct are precluded in a legality appeal and result in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal legality proceeding precluded arguments drug trafficking inadmissible appeal detenzione di stupefacenti traffico di cocaina partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 53615 del 20/10/2016
309 del 1990 (tra tante, Sez. 2, n. 53615 del 20/10/2016, Rv.
Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019
risulta esaustiva e corretta quanto all'inquadramento nella fattispecie penale della condotta tenuta dal ricorrente nel darsi alla fuga in auto con guida pericolosa per la velocità sostenuta, per sfuggire alle forze dell'ordine che avevano azionato dispositivi luminosi e sonori (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELENTANO SALZANO MAURO nato a NAPOLI il 29/08/1991 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; t n. 178 Celentano NRG 27432/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che il primo motivo (relativo alla responsabilità per la cessione di cocaina) declina preclusi argomenti di merito sulla consistenza e sul significato del compendio probatorio, e comunque volti a parcellizzare le gravi, plurime, precise e concordanti emergenze utilizzate dalla Corte di appello per dimostrare la condotta illecita (vi erano infatti le dichiarazioni dell'acquirente; i messaggi whatsapp intercorsi tra i due sull'acquisto e sull'appuntamento dato per la consegna, secondo un linguaggio convenzionale già adottato in pregresse cessioni; quanto osservato e accertato dalla p.g. presente sul luogo dell'appuntamento convenuto, in particolare la presenza dell'acquirente in attesa dell'imputato e la repentina e lunga fuga dell'imputato all'alt intimato dalle forze dell'ordine), avendo correttamente rilevato la sentenza impugnata la non necessità del sequestro della sostanza in questione per la condanna ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 (tra tante, Sez. 2, n. 53615 del 20/10/2016, Rv. 268710); che il primo motivo reitera inoltre un profilo di censura (la detenzione ad uso personale dell'hashish sequestrato) già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici, privi di illogicità, dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7, sulla finalità di spaccio); che anche la risposta sul reato ex art.337 cod. pen. risulta esaustiva e corretta quanto all'inquadramento nella fattispecie penale della condotta tenuta dal ricorrente nel darsi alla fuga in auto con guida pericolosa per la velocità sostenuta, per sfuggire alle forze dell'ordine che avevano azionato dispositivi luminosi e sonori (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Rv. 277137);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos