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Ordinanza — n. 3236/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3236/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Eduardo Pappalardo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground regarding criminal liability for fleeing was merely a repetition of arguments already properly examined and rejected by the lower court. Similarly, the second ground concerning mitigating circumstances was deemed too general and lacking specific legal motivation. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in a court of final review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and not merely repetitive of lower court reasoning; inadmissible appeals lacking precise legal grounds or new arguments are rejected with cost sanctions.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Specific Legal Grounds Merit Review Prohibition Cost Sanctions Criminal Liability ripudiazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
175 Pappalardo NRG 27385/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che il primo motivo, sulla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO EDUARDO nato a BRONTE il 06/06/1988 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 175 Pappalardo NRG 27385/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che il primo motivo, sulla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è riproduttivo, con precluse invasioni nel merito, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata quanto alla ricostruzione della condotta pericolosa tenuta dall'imputato nel darsi alla fuga in auto); che il secondo motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico rispetto alla effettiva motivazione (cfr. pag. 3, là dove la Corte di appello ha ritenuto in ogni caso dirimente ai fini del diniego l'allarmante gravità delle condotte unitamente alle condanne irrevocabili riportate dal ricorrente);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i1,297