Cassation appeal dismissed for inadmissibility as recidivism arguments were waived and statutory sentencing rules applied.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds relied upon were not permitted in a legality proceeding. The appellant complained about the simultaneous application of qualified recidivism and the lack of reclassification under Article 73, paragraph 5 of the 1990 Drug Law, alongside issues regarding the minimum sentence and continuation increase. The court ruled that the appellant had waived the reclassification argument at the appellate stage, while the appellate court had already granted generic mitigating factors and deemed the base sentence equitable without the recidivism impact, noting that the continuation increase is legally mandated by the presence of qualified recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990: An appeal in legality is inadmissible when the grounds concern substantive sentencing errors that were waived by the appellant or are governed by mandatory statutory rules that preclude judicial discretion in the absence of specific legal grounds for re-evaluation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO ALESSANDRO nato a SALERNO il 22/05/2001 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 173 Santoro NRG 27361/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che il ricorrente si duole soltanto della negativa, simultanea incidenza della recidiva qualificata in varie statuizioni, tra le quali la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, il mancato riconoscimento del minimo della pena e l'entità dell'aumento a titolo di continuazione; nonostante che il primo profilo sia stato oggetto di rinuncia in sede di appello; che sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e la pena base è stata ritenuta equa e proporzionale al fatto (detenzione di 181 dosi medie droganti di cocaina) senza alcun incidenza quindi della recidiva; che l'entità dell'aumento per la continuazione è stabilito per legge in presenza della recidiva qualificata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i