Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3233/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for resistance to public official due to non-justifiable procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3233/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the resistance charge and the use of a stinging spray, but the court found these grounds precluded from a legality review. Consequently, the court upheld the lower court's factual findings and rejected the request for civil cost reimbursement as it relied on extraneous elements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: Appeals in legality proceedings are inadmissible when they propose generic re-readings of evidence or autonomous interpretations of the indicia that are not based on specific procedural errors or travisements.

Parole chiave

Generato dall'IA
resistance to public official legality review inadmissible appeal stinging spray evidence procedural costs extraneous elements Cassation court allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 393-bis cod. pen.
6-7), nonché di merito, in quanto volti a prefigurare, in modo anche generico, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da specifici travisamenti di emergenze processuali; che parimenti il secondo motivo, sulla esimente ex art. 393-bis cod.
art. 393-bis cod. pen
6-7), nonché di merito, in quanto volti a prefigurare, in modo anche generico, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da specifici travisamenti di emergenze processuali; che parimenti il secondo motivo, sulla esimente ex art. 393-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716
Sez. U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI CRISTIAN nato il 04/01/1999 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 172 Lamberti NRG 27344/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che il primo motivo enuncia vizi del tutto aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, quanto alle prove utilizzate per la ricostruzione dei fatti (cfr. pagg. 3-4) e alla condotta ritenuta oggetto del reato di resistenza a pubblico ufficiale (cfr. pagg. 6-7), nonché di merito, in quanto volti a prefigurare, in modo anche generico, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da specifici travisamenti di emergenze processuali; che parimenti il secondo motivo, sulla esimente ex art. 393-bis cod. pen., propone una altrettanto autonoma e preclusa lettura del compendio indiziario, mentre la motivazione sul punto risulta congrua e corretta non solo rispetto alla ricostruzione dei fatti, ma anche in ordine all'utilizzo dello spray urticante da parte degli incaricati del pubblico servizio (cfr. pagg. 7-8);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto che non si deve far luogo invece alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile, in quanto ha prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (cfr.

Sez. U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre te al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa ore della Cassa delle ammende. Così d