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Ordinanza — n. 3232/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3232/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3232/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTRELLA GIUSEPPE nato a VENOSA il 15/12/1965 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 171 Centrella NRG 27336/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che il primo motivo è manifestamente infondato (la nullità eccepita in questa sede in ordine al contenuto dell'avviso all'imputato della citazione del giudizio di appello non ha carattere assoluto ed insanabile, come più volte affermato, cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3232/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 171 Centrella NRG 27336/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che il primo motivo è manifestamente infondato (la nullità eccepita in questa sede in ordine al contenuto dell'avviso all'imputato della citazione del giudizio di appello non ha carattere assoluto ed insanabile, come più volte affermato, cfr.

Parole chiave

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motivi di cassazione censura formulata in modo carente allontanamento nonostante motivi di salute verosimiglianza dei motivi d'asilo procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTRELLA GIUSEPPE nato a VENOSA il 15/12/1965 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 171 Centrella NRG 27336/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che il primo motivo è manifestamente infondato (la nullità eccepita in questa sede in ordine al contenuto dell'avviso all'imputato della citazione del giudizio di appello non ha carattere assoluto ed insanabile, come più volte affermato, cfr.

Sez. (J, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028, e doveva se del caso essere dedotta in appello, svolto in forma non cartolare); il secondo motivo, sul dolo del reato di calunnia, non si confronta né con le censure di appello, come riportate dalla sentenza impugnata, né con la risposta ad esse data dalla Corte di appello, che risulta adeguata e corretta, in quanto conforme ai principi di diritto in materia quanto alla rilevanza della valutazione soggettiva sulla falsa incolpazione (tra tante, Sez. 6, n. 50254 del 13/11/2015, Rv. 265751;

Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Rv. 278753); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore sella Cassa delle ammende. Così deciso