Cassation appeal dismissed as inadmissible for being non-specific and merely reproducing merits arguments already rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed non-specific and merely reproduced criticisms already adequately examined and rejected by the Court of Appeal of Salerno. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity for admissibility in a legality proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in legality proceedings must be specific and cannot merely reproduce arguments already examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO VITO nato a GIFFONI VALLE PIANA il 28/02/1977 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; • n. 170 Rizzo NRG 27330/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, in cui la Corte di appello, facendo applicazione dei principi affermati da Sez.
U, n. 24476 del 22/04/2010 Gagliardi, Rv. 247274, ha, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire la pena detentiva breve con la pena pecuniaria, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., richiamati dall'art. 58 I. n. 698 del 1981); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il