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Ordinanza — n. 3230/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3230/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant's claim regarding the reclassification of the offense under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/1990 was dismissed as lacking new factual or logical elements to support a different outcome. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal without presenting new grounds or evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments merits already decided Cassation procedure procedural costs trattato di Nizza ricorso per cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
6-7, sulla esclusione della invocata derubricazione del fatto nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, le cui conclusioni risultano supportate da precisi elementi - fattuali e logici - per ritenere la vicenda non inquadrabile nel contesto del c.d.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIZZA PAOLO nato a BENEVENTO il 17/09/1991 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 169 Nizza NRG 27319/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 6-7, sulla esclusione della invocata derubricazione del fatto nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, le cui conclusioni risultano supportate da precisi elementi - fattuali e logici - per ritenere la vicenda non inquadrabile nel contesto del c.d. "piccolo spaccio");

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore deyf Cassa delle ammende. Così deci