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Ordinanza — n. 3225/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as criminal liability complaint exceeds appeal scope limited to sanction treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3225/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised concerned criminal liability, which falls outside the scope of the appeal limited to sanction treatment. The appellant, Mauriello Ciro, challenged the lower court's decision by arguing for criminal responsibility, while the opposing party contended that only the administrative sanction was reviewable. The court ruled that since criminal liability was not an object of the appeal, the entire recourse must be rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal limited to sanction treatment is inadmissible if it includes complaints regarding criminal liability not subject to appellate review.

Parole chiave

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criminal liability scope appeal limitation sanction treatment inadmissible appeal Cassation procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale impunità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURIELLO CIRO nato a NAPOLI il 06/03/1971 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 163 Mauriello NRG 27283/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze su un punto (responsabilità penale) non oggetto di appello (limitato a censure sul trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/11720