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Ordinanza — n. 3224/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to generic and abstract legal arguments lacking specific factual grounding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3224/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Borgia and Pizzo inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court found that Borgia's arguments were merely generic and abstract criticisms of criminal liability without addressing the specific reasoning in the lower court's decision, while Pizzo's appeal relied on general mitigating circumstances that did not align with the established facts. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.: appeals must be specific and grounded in the facts; generic or abstract legal censure without reference to the lower court's reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic legal censure abstract arguments Code of Criminal Procedure specific factual grounding procedural costs State fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
4 e 5 della sentenza di primo grado); Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
4 e 5 della sentenza di primo grado); Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BORGIA DEBORA nato a RAGUSA il 17/12/1985 PIZZO VITTORIO nato a RAGUSA il 02/09/1988 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 162 Borgia e Pizzo NRG 27282/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato invero che il ricorso proposto da Borgia si limita a generiche e astratte censure sulla ritenuta responsabilità penale, a fronte di una adeguata motivazione sul punto esposta nella sentenza impugnata (cfr. pag. 4); che il ricorso proposto da Pizzo sulle attenuanti generiche è aspecifico rispetto alle circostanze accertate nelle sentenze di merito, che portavano ragionevolmente ad escludere la invocata statuizione, cfr. pag. 4 e 5 della sentenza di primo grado); Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al p gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d Ila Cassa delle ammende. Così deciso il 29