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Ordinanza — n. 3223/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grievances already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3223/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Nairi Raed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a second-instance judgment regarding his criminal conduct, but the court found his complaints were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Catania. Consequently, the court ruled that the grievances lacked novelty and were legally unfounded, resulting in the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist of mere reproductions of grievances already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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admissibility of appeal repetitive grievances interest of law second instance review court of cassation reati qualificati contro gli stupefacenti sostanze soggette a restrizione cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
mentre rivestiva un ruolo attivo, e non di mera presenza, nell'area di confezionamento delle dosi; come la condotta tenuta dal ricorrente e il quantitativo non minimale escludevano la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAIRI RAED nato a VITTORIA il 02/12/1996 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 159 Nairi NRG 27271/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque manifestamente infondati (si vedano, in particolare, pag. 3, dove la Corte di appello ha spiegato come il ricorrente sia stato colto dalla p.g. mentre rivestiva un ruolo attivo, e non di mera presenza, nell'area di confezionamento delle dosi; come la condotta tenuta dal ricorrente e il quantitativo non minimale escludevano la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; come il ricorrente non fosse meritevole del riconoscimento di attenuanti generiche, alla luce della valutazione operata dalla Corte di appello dei fattori indicati nel terzo motivo di appello);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa ore della Cassa delle ammende. Così deciso il