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Ordinanza — n. 3222/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds for challenging sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3222/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Salvatore Aurino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court determined that the arguments regarding the sentencing calculation, denial of general mitigating circumstances, and recidivism were not permitted in a legality review. Consequently, the decision was upheld because the lower court's reasoning was sufficient and logical, leaving no room for legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of complaints about the determination of the punitive treatment, provided the contested judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning and an adequate examination of the defense arguments.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Legality Review Appeal Sentencing Determination Inadmissible Appeal Mitigating Circumstances Recidivism Defense Procedural Costs controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURINO SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 01/11/1984 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 158 Aurino NRG 27269/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sulla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr., in particolare, pag. 2, sulla dosimetria della pena, sul diniego di attenuanti generiche e sulla recidiva);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/11