Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds for challenging sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Salvatore Aurino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court determined that the arguments regarding the sentencing calculation, denial of general mitigating circumstances, and recidivism were not permitted in a legality review. Consequently, the decision was upheld because the lower court's reasoning was sufficient and logical, leaving no room for legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of complaints about the determination of the punitive treatment, provided the contested judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning and an adequate examination of the defense arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURINO SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 01/11/1984 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 158 Aurino NRG 27269/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sulla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr., in particolare, pag. 2, sulla dosimetria della pena, sul diniego di attenuanti generiche e sulla recidiva);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/11