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Ordinanza — n. 3221/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic complaints and unfounded non-punishment claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3221/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Augusto Gattuso inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding criminal liability and the cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code to be merely generic and factually unsupported. Consequently, the decision rejected the procedural objections as they lacked the specific legal grounds required for admissibility in a court of cassation.

Regesto Legislator

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Art. 36, 37, 38 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals based on generic opposition to evidence or unfounded claims of non-punishment are inadmissible as they fail to demonstrate specific legal violations or new facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints non-punishment cause cassation procedure drug trafficking court costs procedural admissibility imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
280027); - in ordine al secondo motivo sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 192 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
280027); - in ordine al secondo motivo sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTUSO AUGUSTO nato a SIRACUSA il 24/05/1997 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 157 Gattuso NRG 27267/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - quanto al primo motivo e al secondo motivo sulla responsabilità per il reato sub a), generiche e meramente oppositive quanto alla consistenza del materiale probatorio e al giudizio di condanna, rispetto alla motivazione che non presenta i vizi segnalati (sulla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., cfr.

Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); - in ordine al secondo motivo sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., manifestamente infondate, stante la continuata cessione di stupefacenti e il precedente specifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il