Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic complaints and unfounded non-punishment claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Augusto Gattuso inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding criminal liability and the cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code to be merely generic and factually unsupported. Consequently, the decision rejected the procedural objections as they lacked the specific legal grounds required for admissibility in a court of cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, 37, 38 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals based on generic opposition to evidence or unfounded claims of non-punishment are inadmissible as they fail to demonstrate specific legal violations or new facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTUSO AUGUSTO nato a SIRACUSA il 24/05/1997 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 157 Gattuso NRG 27267/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - quanto al primo motivo e al secondo motivo sulla responsabilità per il reato sub a), generiche e meramente oppositive quanto alla consistenza del materiale probatorio e al giudizio di condanna, rispetto alla motivazione che non presenta i vizi segnalati (sulla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., cfr.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); - in ordine al secondo motivo sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., manifestamente infondate, stante la continuata cessione di stupefacenti e il precedente specifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il