Cassation court dismisses appeal as mere reproduction of merits already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's denial of specific criminal qualifications and mitigating circumstances, but the court found these arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected with sound reasoning by the Court of Appeal of Naples. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and did not meet the requirements for admissibility in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals in jurisdictional proceedings are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and dismissed by the court of first instance without presenting new grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERPE VINCENZO nato a ACERRA il 17/03/1998 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 154 Serpe NRG 27259/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglíanze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, dove si rinviene la valutazione complessiva degli elementi della vicenda ai fini del diniego della qualificazione del fatto nella fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; pag. 4, dove la Corte di appello ha spiegato le ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo e della Cassa delle ammende. Così deciso il 2