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Ordinanza — n. 3216/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant signed the appeal, violating procedural rules on standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3216/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Jaiteh Kemo inadmissible on procedural grounds. The defendant personally signed the appeal document, which the court found violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure regarding the requirement for a valid standing to appeal. Consequently, the appeal was rejected de plano without a merits review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if filed by the accused themselves, as the law prohibits the establishment of a valid appeal relationship in such cases.

Parole chiave

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criminal appeal standing inadmissible appeal procedural defect de plano dismissal Code of Criminal Procedure condono delle spese procedurali permesso di promuovere un procedimento penale controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., as modified by Law 103/2017
151 Jaiteh Kemo NRG 27246/2024 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché sottoscritto dall'imputato, in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAITEH KEMO (CUI 05.1Q6ZY) nato il 19/09/1995 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIefert.0-2rWrS75-311 udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 151 Jaiteh Kemo NRG 27246/2024 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché sottoscritto dall'imputato, in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, che impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/11Ì2