Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to fact-based complaints violating the principle of legality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Romanillo Alessandro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding his confession and witness testimony, but the court found these claims to be generic fact-based complaints rather than legal errors. Consequently, the court ruled that such arguments fall outside the scope of the admissibility review in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on alleged factual misinterpretations or alternative readings of evidence are inadmissible as they violate the principle of legality and exceed the scope of the cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANIELLO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 16/10/1984 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 147 Romaniello NRG 27238/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, aspecifiche e volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Considerato, infatti, che i motivi denunciano vizi di travisamento della prova, quanto al riconoscimento dell'imputato, che si risolvono nella mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata e convincente, valutazione delle risultanze processuali (ovvero critiche sul "significato" della prova) (tra tante, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087), vieppiù generica (quanto alla deduzione del vizio in presenza di "doppia conforme" (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777; cfr. sentenza di primo grado, pag.
3) e anche aspecifica (in ordine alle dichiarazioni del teste Carola, cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso