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Ordinanza — n. 3213/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to fact-based complaints violating the principle of legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3213/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Romanillo Alessandro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding his confession and witness testimony, but the court found these claims to be generic fact-based complaints rather than legal errors. Consequently, the court ruled that such arguments fall outside the scope of the admissibility review in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on alleged factual misinterpretations or alternative readings of evidence are inadmissible as they violate the principle of legality and exceed the scope of the cassation review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints principle of legality evidence interpretation court costs procedural error allegazioni d'asilo contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012
280601; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep.
Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022
255087), vieppiù generica (quanto alla deduzione del vizio in presenza di "doppia conforme" (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANIELLO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 16/10/1984 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 147 Romaniello NRG 27238/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, aspecifiche e volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Considerato, infatti, che i motivi denunciano vizi di travisamento della prova, quanto al riconoscimento dell'imputato, che si risolvono nella mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata e convincente, valutazione delle risultanze processuali (ovvero critiche sul "significato" della prova) (tra tante, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087), vieppiù generica (quanto alla deduzione del vizio in presenza di "doppia conforme" (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777; cfr. sentenza di primo grado, pag.

3) e anche aspecifica (in ordine alle dichiarazioni del teste Carola, cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso