Cassation court dismisses appeal as admissible grounds are merely reproducible complaints of merit already rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely reproducible complaints of the lower court's decision. The appellant argued for a reclassification of the offense under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law, but the appellate court had already thoroughly examined and rejected these arguments. The court ruled that since the merits were adequately debated and dismissed by the first instance judge, the cassation court cannot entertain these repetitive grievances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The cassation court must declare an appeal inadmissible when the grounds consist solely of reproducible complaints of the merits already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGILLO AMERIGO ARMANDO nato a NAPOLI il 19/09/2001 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 146 Sigillo NRG 27236/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura (la riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 in cui la Corte di appello ha evidenziato tutti gli elementi che portavano a ritenere ragionevolmente che l'imputato non fosse coinvolto in una ipotesi di "piccolo spaccio", ovvero di traffico con ridotte capacità di smercio, come definito, tra tante, da Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29