Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to new imputability arguments not allowed in final review stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Moscariello's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant raised imputability and mental defect issues for the first time during the appeal, which the lower court had already rejected based on factual findings. The Supreme Court ruled that these new arguments are not permitted in the final review stage because they were not adequately examined by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Arguments regarding imputability or mental defects raised for the first time in the appeal stage are inadmissible in the final review stage, as the Court of Cassazione cannot re-examine factual assessments made by the lower court without specific legal grounds.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCARIELLO LUIGI nato a AVELLINO il 18/07/1989 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 145 Moscariello NRG 27231/2024 OSSERVA Letta anche la memoria difensiva depositata a sostegno dell'ammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze su profili che risultano adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, infatti, che la Corte di appello ha escluso la mancanza di imputabilità o comunque il vizio parziale di mente, dedotto per la prima volta con l'appello, sulla base di un accertamento in fatto che non risulta sindacabile in questa sede, in quanto privo di vizi logico-giuridici (in difetto di documentazione medica, la Corte ha tratto motivi di convincimento dalle specifiche e significative modalità della condotta tenuta dall'imputato poste in relazione a peculiari circostanze di fatto, che rendevano recessivi gli argomenti allegati dal ricorrente, cfr. pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso