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Ordinanza — n. 3209/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for repetitive grievances and improper sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3209/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for reclassifying the offense as minor, generic mitigating circumstances, and continued commission of another crime. The Court found these grievances merely repetitive of issues already correctly resolved by the lower court and unrelated to the sentencing determination.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible when grievances are merely reproductive of points already adequately examined and dismissed by the court of first instance, or when they concern the determination of the punitive sentence without manifestly illogical reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Repetitive Grievances Sentencing Determination Legality Interest Court Costs Cassa delle Ammende recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTIVO PIETRO nato a NAPOLI il 06/10/1985 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 143 Restivo NRG 27207/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (primo e terzo motivo), manifestamente infondate (terzo motivo) e afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (secondo motivo);

Considerato, infatti, che relativamente alla richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (primo motivo), la motivazione della Corte di appello (pagg. 4-5) contiene una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta (che consentiva di escludere l'ipotesi di "un piccolo spaccio" con ridotta offensività); che in ordine alla richiesta del riconoscimento delle attenuanti generiche (secondo motivo), la Corte di appello ha individuato gli elementi che, in via assorbente, portavano a ritenere l'imputato non meritevole della statuizione (cfr. pag. 5); che, in ordine alla richiesta del riconoscimento della continuazione con altro reato, già giudicato, la valutazione della Corte di appello risulta corretta e non manifestamente illogica, in quanto basata sulla presenza di concreti e significativi indicatori che la successiva condotta, per quanto omogenea, fosse il frutto di determinazione contingente e non di un iniziale progetto criminoso unitario (cfr. pag. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così