Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to specific grievances and precluded issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The Court found the grievances were specific and precluded because the lower court had already excluded the cause of non-punishment based on the defendant's presence in an adjacent zone. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility in a legitimacy proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on specific grievances or precluded issues are inadmissible when the lower court's decision lacks the illogicalities alleged or when the contested issue was not subject to the appellate judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE SALVATORE nato a NAPOLI il 29/04/1992 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 142 Abbruzzese NRG 27205/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e precluse; Considerato infatti che la sentenza impugnata non presenta alcuna delle illogicità segnalate nel ricorso, avendo la Corte di appello escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen. con motivazione lineare, ancorata all'infondatezza della prospettazione difensiva dell'essere stato trovato l'imputato in "zona adiacente" all'abitazione, e che la esclusione della recidiva non era stato oggetto del giudizio di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29