Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to waived criminal liability and merit-based arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a sentence reduction, but the court found the first ground regarding criminal liability was waived in the appellate settlement. The second ground was rejected as merit-based arguments that failed to challenge the lower court's sufficient reasoning on sentencing factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be admissible; grounds waived in prior proceedings or consisting of specific merit arguments without logical flaws are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLA MARIAROSARIA nato a NAPOLI il 01/12/1998 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 141 Martella NRG 27192/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze precluse in quanto: - il primo motivo, vertente sulla responsabilità penale, è stato oggetto di rinuncia nel concordato in appello; - il secondo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, consiste in argomentazioni di merito e in critiche aspecifiche, risultando invece la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (la Corte di appello, a pag. 3, ha dimostrato di aver considerato complessivamente i fattori che facevano ritenere congrua la pena come rideterminata, in particolare, anche nel riconoscere le attenuanti generiche e individuare la relativa riduzione, atteso che la pena base era stata attestata in primo grado sul minimo edittale);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2