Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3204/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific legal criticism and merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3204/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Chirico, Labbruzzo, and Rizzo inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged a lower court's decision regarding a bank withdrawal and sentencing mitigation, arguing for specific evidentiary flaws and legal violations. The court rejected these claims because the appeals lacked the required specificity, merely reiterating generic grievances without substantively critiquing the lower court's reasoning or presenting new legal arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must contain specific legal criticisms and merit-based arguments; generic repetitions of appellate complaints render them inadmissible, resulting in the loss of litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity merit-based argument criminal procedure code court costs award legal criticism procedural defect ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
268360 - 01); considerato che il terzo motivo- con il quale si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 219, comma 2, legge fall.
artt. 110 cod. pen
219, comma 2, legge fall., rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio nei confronti di Mariano Chirico, e ha confermato nel resto la prima decisione che aveva condannato gli imputati per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n.
art. 131-bis cod. pen
268360 - 01); considerato che il terzo motivo- con il quale si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017
Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013
270936 - 01); inoltre, il ricorso è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIRICO MARIANO nato a FORMIA il 28/12/1962 LABBRUZZO STEFANIA nato a TARANTO il 17/02/1978 RIZZO RAFFAELE nato a TARANTO il 01/01/1962 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mariano Chirico, Stefania Labbruzzo e Raffaele Rizzo ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto che, in parziale riforma della prima decisione, ha escluso, rispetto al Chirico, la distrazione della somma di euro 11.964, 93 e la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, legge fall., rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio nei confronti di Mariano Chirico, e ha confermato nel resto la prima decisione che aveva condannato gli imputati per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2 e 223, legge fall.; considerato che il primo motivo - con il quale ha addotto la violazione della legge penale e la mancata assunzione di una prova decisiva (segnatamente, una perizia funzionale all'accertamento della congruità dei ricavi percepiti dalla società fallita e annotati nelle scritture contabili, rispetto al numero di lavoratori assunti con regolare posizione assicurativa e previdenziale) - è manifestamente infondato, atteso che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività:

Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01); inoltre, il ricorso è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a riportare, con assunti del tutto generici, le doglianze prospettate con l'atto di appello senza confrontarsi con la motivazione con la quale sono state disattese dalla Corte territoriale (che ha dato conto in maniera congrua e logica dell'inidoneità della prova ad accertare in toto la destinazione del denaro prelevato dal conto corrente); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione della legge penale, in particolare con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto - non contiene compiute censure di legittimità poiché prospetta un alternativo apprezzamento di merito (segnatamente, in ordine alla mancata adozione delle iniziative processuali volte alla riscossione del credito de quo per evitare ulteriori esborsi a carico della Società creditrice), senza dedurre ritualmente bensì in maniera assertiva il travisamento della prova (rispetto all'individuazione dello stesso soggetto come amministratore delle società che erano parti del rapporto obbligatorio de quo: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il terzo motivo- con il quale si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in considerazione dell'esiguità dell'importo della distrazione - si risolve nella reiterazione delle allegazioni già prospettate in grado di appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (che ha avuto riguardo al più ampio montante oggetto di distrazione), difettando dunque la necessaria una critica argomentata avverso la sentenza impugnata; considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità, in quanto la Corte distrettuale, in maniera conforme a legge, ha fondato il diniego sull'assenza di elementi favorevolmente apprezzabili nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato e il ricorso non ha mosso una puntuale censura al riguardo, assumendo la mancata disamina degli elementi addotti con l'atto di appello richiamati in maniera del tutto generica; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas