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Ordinanza — n. 3203/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity in all three grounds of appeal regarding conviction and costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3203/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding sentencing, probation, and civil liability were rejected as lacking the required specific critique of the lower court's reasoning. The court held that generic accusations without concrete evidence of factual distortion or legal error do not meet the threshold for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 c.p.; Art. 133 c.p.; Art. 616 c.p.p. - An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of appeal are devoid of specificity, containing only generic criticisms without a concrete critique of the factual reconstruction or a specific legal error.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal generic accusations cassation review court costs sentencing discretion civil liability ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
252683 - 01); e nel resto l'impugnazione si affida ad asserti del tutto generici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 62 c.p.
Art. 133 c.p.
150, il giudice è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
art. 133 cod. pen
150, il giudice è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
252683 - 01); e nel resto l'impugnazione si affida ad asserti del tutto generici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
- è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.
Sez. 2, n. 4816 del 15/01/2010, Bertozzi
Sez. 4, n. 20231 del 03/04/2012, Piazze
Sez. 4, n. 20231 del 03/04/2012, Piazze, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIS ALESSANDRO nato a PESCHIERA DEL GARDA il 18/07/1978 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alessandro Caris ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di minaccia; considerato che il primo motivo - con cui si sono addotti la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 cod. pen. - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a censurare, con assunti del tutto generici e senza addurre il travisamento della prova, la ricostruzione del fatto compiuta dai Giudici di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo- con il quale si denuncia la violazione della legge penale in ordine all'esclusione della sostituzione della pena detentiva - è privo della necessaria specificità in quanto: anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudice è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01); la Corte di merito ha fondato il proprio diniego sulla spiccata capacità a delinquere dell'imputato; sul punto il ricorso contiene censure del tutto generiche; considerato che il terzo motivo- con il quale si lamenta la violazione della legge penale in ordine alle statuizioni civili, avendo la Corte riconosciuto il diritto al risarcimento al Vaccher, cui non dovrebbe attribuirsi la qualità di persona offesa dal reato bensì quella di danneggiato - è manifestamento infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui è legittimato a costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno morale subito in conseguenza del reato anche colui che non è persona offesa dello stesso (Sez. 2, n. 4816 del 15/01/2010, Bertozzi, Rv. 246280 - 01;

Sez. 4, n. 20231 del 03/04/2012, Piazze, Rv. 252683 - 01); e nel resto l'impugnazione si affida ad asserti del tutto generici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.