Italian Court dismisses appeal for aggravated assault, citing lack of specificity and inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Francesco Mazzarella inadmissible regarding his conviction for aggravated assault. The court found the first ground lacking specificity and the second ground inadmissible as it raised new issues not properly developed before the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the necessary specificity to challenge the ratio decidendi or if it raises new legal issues not previously developed with due diligence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZARELLA FRANCESCO nato a PIANO DI SORRENTO il 09/05/1971 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Francesco Mazzarella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali aggravate; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avanzata ai sensi dell'art.603 cod. proc. pen., è privo della necessaria specificità in quanto è dirimente considerare che la Corte di merito ha attribuito centralità al riconoscimento del ricorrente da parte della persona offesa e, sotto tale profilo, il ricorso non muove compiute censure di legittimità alla ratio decidendi del provvedimento impugnato; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, di conseguenza, alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), rimarcando la gravità delle lesioni cagionate e i motivi per cui sono state prodotte; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite della prospettazione, peraltro generica, di un corretto comportamento processuale; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così