Criminal appeal dismissed for inadmissibility as only motivation defects are allowed for peace court appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Bonfiglio inadmissible regarding his conviction for personal injuries. The sole ground raised was a defect in the lower court's reasoning, which is not permitted for appeals against peace court judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; d.lgs. n. 274/2000, art. 39-bis; Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals against peace court judgments for personal injury offenses are limited to specific grounds; appeals based solely on defects in the reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFIGLIO GIUSEPPE nato a MAZZARINO il 07/04/2001 avverso la sentenza del 17/01/2024 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giuseppe Bonfiglio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di lesioni personali; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0