Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of motivation regarding legal qualification of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a generic allegation of insufficient motivation regarding the legal qualification of the facts. The appellant, Felice Massimo, argued that the lower court failed to properly justify its decision, but the court found this argument to be purely assertive and unrelated to the specific case details. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p., n. 1, lett. a): An appeal is inadmissible if the grounds are generic and assertive rather than specific to the case, failing to correlate the alleged defect with the actual facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICE MASSIMO nato a MANDURIA il 05/08/1973 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Massimo Felice ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti con giudizio di equivalenza e rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. (capo 1), 48, 479, 61, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo 2); considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denuncia la carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/