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Ordinanza — n. 3191/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3191/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3191/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLTEDO STEFANO nato a CATANZARO il 29/10/1978 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Stefano Moltedo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius la pena inflitta, a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 640, comma 2-bis cod. pen., e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di cui agli artt. 494 (capo 1), 640 (capo 2) e 497-bis (capo 3) cod. pen., commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il giorno 1 ottobre 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 9 ottobre 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3191/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Stefano Moltedo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius la pena inflitta, a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 640, comma 2-bis cod. pen., e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di cui agli artt. 494 (capo 1), 640 (capo 2) e 497-bis (capo 3) cod. pen., commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il giorno 1 ottobre 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 9 ottobre 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative ricorso per risarcimento danni spese di difesa motivi di cassazione oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
282269 - 01); né tale argomentazione può essere ritualmente censurata in questa sede per il tramite degli assunti generici contenuti nel ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLTEDO STEFANO nato a CATANZARO il 29/10/1978 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Stefano Moltedo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius la pena inflitta, a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 640, comma 2-bis cod. pen., e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di cui agli artt. 494 (capo 1), 640 (capo 2) e 497-bis (capo 3) cod. pen., commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il giorno 1 ottobre 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 9 ottobre 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr.

Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); considerato che entrambi i motivi di ricorso - con cui si denunciano il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena, in particolare a seguito dell'esclusione della già menzionata aggravante - sono manifestamente infondati in quanto la Corte distrettuale ha ridotto da giorni quindici a giorni dieci di reclusione l'aumento ex art. 81, comma , cod. pen. relativo al delitto di cui al capo 2., dando conto in motivazione (allorché ha escluso i presupposti per concedere le attenuanti generiche) della negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici, ed evidenziandone la pervicacia palesata dalla commissione dei fatti di cui è stato ritenuto responsabile (compreso quello in discorso), ossia per il tramite di un iter che ha indicato in maniera congrua gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice di merito (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), a fortiori in considerazione del carattere assertivo delle doglianze sulla pena prospettate con l'atto di appello e del fatto che l'aumento applicato è contenuto (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01); né tale argomentazione può essere ritualmente censurata in questa sede per il tramite degli assunti generici contenuti nel ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.