Ordinanza — n. 3189/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADJIB SLIMANE nato il 05/07/1979 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Slimane Hadjib ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che quale Giudice del rinvio, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, e ha confermato nel resto la prima decisione che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 4 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si assume la violazione dell'art. 337 cod. proc. pen. in ragione della mancata identificazione della persona offesa all'atto della presentazione della querela, è inammissibile in quanto la questione della rituale proposizione della querela è stata già esaminata dalla sentenza di annullamento con rinvio (e decisa in senso contrario a quello perorato dalla difesa) e non può essere in questa sede utilmente dedotta perché preclusa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3189/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, n. 4 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si assume la violazione dell'art. 337 cod. proc. pen. in ragione della mancata identificazione della persona offesa all'atto della presentazione della querela, è inammissibile in quanto la questione della rituale proposizione della querela è stata già esaminata dalla sentenza di annullamento con rinvio (e decisa in senso contrario a quello perorato dalla difesa) e non può essere in questa sede utilmente dedotta perché preclusa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADJIB SLIMANE nato il 05/07/1979 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Slimane Hadjib ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che quale Giudice del rinvio, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, e ha confermato nel resto la prima decisione che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 4 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si assume la violazione dell'art. 337 cod. proc. pen. in ragione della mancata identificazione della persona offesa all'atto della presentazione della querela, è inammissibile in quanto la questione della rituale proposizione della querela è stata già esaminata dalla sentenza di annullamento con rinvio (e decisa in senso contrario a quello perorato dalla difesa) e non può essere in questa sede utilmente dedotta perché preclusa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/10/2