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Sentenza — n. 3187/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as crimes extinguished by mutual remission of private prosecution complaints.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3187/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment against two defendants for personal injuries and threats. The defense argued that the private prosecution complaints had been remitted and accepted, extinguishing the crimes' prosecutability. The court ruled that since the conditions for prosecution were lost, the crimes were extinguished under the Penal Code, necessitating the annulment of the conviction without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 152, cod. pen.; Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.: When private prosecution complaints are remitted and accepted, the crimes are extinguished, requiring the annulment of the conviction without remittal.

Parole chiave

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extinction of crimes remission of private prosecution annulment without remittal personal injuries threats prosecutability conditions procedural costs remissione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 152 cod. pen.
- deve dichiararsi l'estinzione dei reati per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; e devono porsi a carico dei querelati ex art.
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
pen.; deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; e devono porsi a carico dei querelati ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Ne consegue che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - deve dichiararsi l'estinzione dei reati per cui si procede ai sensi dell'art.
Art. 582, comma 1, cod. pen.
Con sentenza del 13 marzo 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito del gravame interposto da Giuliano Luciano e Alessandro Scialla ne ha confermato la condanna per i delitti di lesioni personali (art. 582, comma 1, cod. pen.) e minaccia (art.
Art. 612, comma 1, cod. pen.
pen.) e minaccia (art. 612, comma 1, cod. pen.) a loro rispettivamente ascritti.
art. 152 cod. pen
- deve dichiararsi l'estinzione dei reati per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; e devono porsi a carico dei querelati ex art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GIULIANO LUCIANO nato a NAPOLI il 02/10/1948 SCIALLA ALESSANDRO nato a MARCIANISE il 27/03/1979 avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; n •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 marzo 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito del gravame interposto da Giuliano Luciano e Alessandro Scialla ne ha confermato la condanna per i delitti di lesioni personali (art. 582, comma 1, cod. pen.) e minaccia (art. 612, comma 1, cod. pen.) a loro rispettivamente ascritti.

2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati, con separato atto, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la sopravvenuta remissione della querela proposta nei confronti del rispettivo assistito e la contestuale accettazione.

3. Risulta, in effetti, che, in data 29 marzo 2024, a mezzo dei rispettivi procuratori speciali, Luciano Giuliano e Scialla Alessandro hanno rimesso le reciproche querele con contestuale accettazione (cfr. verbale Commissariato di P.S. Santa Maria Capua Vetere); È, allora, venuta meno la condizione di procedibilità per tutti i reati in imputazione. Ne consegue che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - deve dichiararsi l'estinzione dei reati per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; e devono porsi a carico dei querelati ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso