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Ordinanza — n. 3186/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on false documents, ruling 'innocuous falsehood' and public trust outweigh minor technical errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3186/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for falsification of documents. The appellant argued the conduct lacked offensiveness and that the minor falsity should not be punished, but the court found the false document entirely irrelevant to the act's function. Consequently, the court ruled that the offense against public trust was severe enough to justify punishment under the specific provision for minor offenses.

Regesto Legislator

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Art. 489 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court establishes that 'innocuous falsehood' applies only when the falsity is irrelevant to the document's function, whereas a totally falsified document causing offense to public trust remains punishable regardless of minor technical inaccuracies.

Parole chiave

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false documents innocuous falsehood public trust minor offenses falsification penalty ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 489 cod. pen.
Rilevato Vittore Ricci ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
258946 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
- è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha fondato la propria decisione sulla gravità dell'offesa alla pubblica fede arrecata dall'esibizione di un documento totalmente falsificato, così rendendo una motivazione fondata su parametri posti dall'art. 133, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 489 cod. pen
Rilevato Vittore Ricci ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod.
art. 131-bis cod. pen
258946 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, Ventriglia
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI VITTORE nato a URAGO D'OGLIO il 02/03/1964 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato Vittore Ricci ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione della legge penale in ordine all'offensività della condotta, atteso che l'imputato avrebbe esibito la patente di guida de qua al fine di dimostrare le proprie generalità, risultate veritiere e già accertate - è manifestamente infondato poiché, lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese in conformità ai principi posti dalla giurisprudenza secondo cui, «in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, Ventriglia, Rv. 258946 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha fondato la propria decisione sulla gravità dell'offesa alla pubblica fede arrecata dall'esibizione di un documento totalmente falsificato, così rendendo una motivazione fondata su parametri posti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. (richiamato dall'art. 131-bis, cit.) che non può essere qui sindacata sulla scorta dell'alternativo apprezzamento di merito che l'impugnazione finisce col perorare (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d