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Ordinanza — n. 3185/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate sentencing reduction as inadmissible due to waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3185/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Alpha Balde inadmissible de plano. The appellant challenged a second-instance sentence that reduced the penalty based on a settlement agreement, arguing for lack of reasoning regarding sentencing. The court ruled that the appeal only addressed grounds previously waived or unrelated to the legality of the sanction, which are explicitly excluded from cassation review under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals based on settlement agreements, only grounds concerning the party's intent, prosecutor's consent, and divergent pronouncements are admissible, while complaints regarding waived grounds, lack of dismissal conditions, or sentencing determination flaws are inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement appeal inadmissible cassation waived grounds sentencing reduction code criminal procedure ammende per infrazione procedurale indigenza processuale non provata condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Rilevato che Alpha Balde ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
nonché il difetto di motivazione sulla commisurazione della pena (senza neppure ipotizzarne l'illegalità), ragion per cui esso è inammissibile, senza che occorra dilungarsi sulla sua genericità; ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
- consegue, ex art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
272969 - 01); - l'unico motivo di ricorso adduce l'immotivata esclusione dei presupposti per provvedere ex art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che Alpha Balde ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
272969 - 01); - l'unico motivo di ricorso adduce l'immotivata esclusione dei presupposti per provvedere ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
- consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018
276102 - 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDE ALPHA (C.U.I. 04ZQ9DZ) nato il 11/09/1999 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alpha Balde ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha rideterminato in mitius la pena irrogata allo stesso imputato, confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto aggravato di lesioni personali; considerato che: - «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01); - l'unico motivo di ricorso adduce l'immotivata esclusione dei presupposti per provvedere ex art. 129 cod. proc. pen. nonché il difetto di motivazione sulla commisurazione della pena (senza neppure ipotizzarne l'illegalità), ragion per cui esso è inammissibile, senza che occorra dilungarsi sulla sua genericità; ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de