Italian appeal court dismisses appeal for inadmissibility due to factual complaints and unauthorized personal notes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal contested the factual reasoning of the lower court's declaration of responsibility rather than raising legal errors. The court rejected this because the appeal contained only factual grievances and did not meet the strict requirements for a cassation petition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contains only factual grievances without legal censure or if it includes personal notes drafted by the accused rather than a qualified defense attorney.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROSETTO DARIO BARTOLOMEO nato a MONASTEROLO DI SAVIGLIANO il 22/07/1951 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Dario Bartolomeo Crosetto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 595, comma 3 cod. pen.; premesso che non può aversi riguardo alle memorie redatte personalmente dall'imputato (cfr. Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Laudati, Rv. 276782 - 01: «nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»), il che esime dal dilungarsi per rilevare la tardività di quella presentata in data 7 ottobre 2024 per l'udienza del giorno 9 ottobre 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr.
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, lungi dal contenere censure di legittimità, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e non si confronta con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec