Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded regarding lack of general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Cristiano Corrias inadmissible, ruling the complaint regarding the lack of general mitigating circumstances was manifestly unfounded. The lower court had logically assessed statutory elements under Article 133 of the Penal Code, considering the defendant's conduct and the gravity of the offense. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612, comma 2, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal alleging the lower court failed to grant general mitigating circumstances is inadmissible if the first instance judgment provides a congruous and logical account of the statutory elements deemed preponderant in exercising its discretionary power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRIAS CRISTIANO nato a ANZIO il 23/08/1972 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Cristiano Corrias ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il reati di cui agli artt. 612, comma 2, cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01) e, in particolare, alla luce del comportamento processuale dell'imputato nonché delle specifiche modalità del fatto e della gravità del timore ingenerato nella persona offesa, evidenziando pure le ragioni per cui non ha ritenuto che potessero deporre in senso contrario gli elementi prospettati; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell'indicazione assertiva di taluni elementi di fatto, che il ricorso adduce; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso