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Ordinanza — n. 3182/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual allegations regarding procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3182/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed generic and assertive rather than fact-specific. The appellant alleged a lack of motivation regarding the imposition of responsibility and sentencing, but the court found these allegations uncorrelated to the specific case facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and assertive, failing to correlate specific allegations with the facts of the case.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of motivation procedural defect inadmissible appeal court costs award ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Rilevato che Ahmed Romdhani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
254584 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 495 cod. pen
Rilevato che Ahmed Romdhani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso — con il quale si denuncia il vizio di motivazione posta alla base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, segnatamente in ordine al difetto dei presupposti per disporre ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
254584 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
pen., e alla determinazione della pena — è patentemente generico poiché contiene le predette allegazioni in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMDHANI AHMED nato il 14/07/1996 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ahmed Romdhani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso — con il quale si denuncia il vizio di motivazione posta alla base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, segnatamente in ordine al difetto dei presupposti per disporre ex art. 129 cod. proc. pen., e alla determinazione della pena — è patentemente generico poiché contiene le predette allegazioni in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/1