Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual allegations regarding procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed generic and assertive rather than fact-specific. The appellant alleged a lack of motivation regarding the imposition of responsibility and sentencing, but the court found these allegations uncorrelated to the specific case facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and assertive, failing to correlate specific allegations with the facts of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMDHANI AHMED nato il 14/07/1996 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ahmed Romdhani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso — con il quale si denuncia il vizio di motivazione posta alla base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, segnatamente in ordine al difetto dei presupposti per disporre ex art. 129 cod. proc. pen., e alla determinazione della pena — è patentemente generico poiché contiene le predette allegazioni in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/1