Ordinanza — n. 3181/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCA GIAMPIERO nato a CAGLIARI il 23/01/1964 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; c5£ Rilevato che Giampiero Zucca ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in riforma della prima decisione, ha assolto il ricorrente dai reati di cui all'art. 474 cod. pen. a lui ascritti, perché non punibili per particolare tenuità del fatto; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato, segnatamente alla detenzione da parte dell'imputato di prodotti contraffatti - è manifestamente infondato poiché, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, si limita a reiterare le allegazioni disattese dalla Corte che, con un'argomentazione logica ed esente da vizi e dunque non sindacabile in questa sede (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3181/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen. a lui ascritti, perché non punibili per particolare tenuità del fatto; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato, segnatamente alla detenzione da parte dell'imputato di prodotti contraffatti - è manifestamente infondato poiché, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, si limita a reiterare le allegazioni disattese dalla Corte che, con un'argomentazione logica ed esente da vizi e dunque non sindacabile in questa sede (cfr.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCA GIAMPIERO nato a CAGLIARI il 23/01/1964 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; c5£
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giampiero Zucca ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in riforma della prima decisione, ha assolto il ricorrente dai reati di cui all'art. 474 cod. pen. a lui ascritti, perché non punibili per particolare tenuità del fatto; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato, segnatamente alla detenzione da parte dell'imputato di prodotti contraffatti - è manifestamente infondato poiché, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, si limita a reiterare le allegazioni disattese dalla Corte che, con un'argomentazione logica ed esente da vizi e dunque non sindacabile in questa sede (cfr.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), ha indicato degli elementi probatori convergenti sulla dei quali ha ritenuto sussistente la contraffazione (in particolare, l'assenza di legami commerciali con la licenziataria del marchio autorizzata alla vendita dei prodotti in loco, dato rispetto al quale non è stato neppure allegato che le res fossero originali o acquistate dalla stessa società, nonché il fatto che l'imputato non li detenesse per la vendita all'interno di uno degli stand a ciò destinati in occasione dello spettacolo in discorso); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso