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Ordinanza — n. 3180/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for retrying facts rather than citing legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3180/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Ben Jannet Mehrez inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated assault and resistance to a public official. The appellant attempted to challenge the decision not by citing specific legal errors under Articles 605 and 533 of the Code of Criminal Procedure, but by offering an alternative factual reconstruction regarding blood traces found on the knife. The court rejected this approach, ruling that the appeal constituted a mere re-evaluation of evidence rather than a legitimate legal challenge, thereby enforcing the principle that appeals must focus on legal violations.

Regesto Legislator

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Art. 605, Art. 533 c.p.p.; An appeal that merely re-evaluates the evidence or reconstructs facts without citing specific legal errors is inadmissible as it constitutes a retrial of the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction legal error requirement Code of Criminal Procedure retrial prohibition ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
216260); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
216260); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN JANNET MEHREZ nato il 20/11/1993 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mehrez Ben Jannet ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali aggravate (capo A) e resistenza al pubblico ufficiale (capo B); considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamentano un error in procedendo e la violazione degli artt. 605 e 533 cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, segnatamente per il delitto di cui al capo A. — lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finisce col perorare una diversa valutazione del compendo probatorio e un'alternativa ricostruzione del fatto (segnatamente, circa la riconducibilità al ricorrente e non alla persona offesa delle tracce ematiche trovate sul coltello), reiterando le allegazioni disattese dalla Corte che, con un'argomentazione logica ed esente da vizi, ha dato conto degli elementi sulla base ha ritenuto integrato il reato contestato, sottolineando la convergenza tra le dichiarazioni della persona offesa, il referto medico e i risultati della consulenza (cfr.

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il